Referendum 2025

Il Referendum 2025 si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2025

Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2025, 17:02

Argomenti :
Elezioni

INDICE

Informazioni

Certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici

Voto per i cittadini italiani residenti all’estero

Elettori temporaneamente residenti all’estero

Voto degli elettori fuori sede

Persone disabili o fisicamente impedite


 INFORMAZIONI

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025), sono:   

  • «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»
  • «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»
  • «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»
  • «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»
  • «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».

I rispettivi quesiti sono consultabili nei DPR che indicono i referendum.


Certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

Il certificato di godimento dei diritti politici e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali possono essere richiesti e scaricati on line anche in forma contestuale accedendo con SPID, CIE, CNS o eiDAS al sito ANPR per i servizi al cittadino (area Certificati). I certificati per uso elettorale sono in esenzione. I certificati elettorali possono essere richiesti solo per il soggetto che accede identificandosi, non per i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico.


 

 

Voto degli elettori all’estero

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La norma fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopra indicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopra indicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.


 

Elettori temporaneamente residenti all'estero

 

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

 L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica (anagrafe@venezze.it), anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

 

Link esterno:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/referendum-2025-elettori-temporaneamente-residenti-allestero


Voto degli elettori fuori sede

(articolo 2 del decreto-legge n. 27/2025)

La norma è indirizzata agli elettori che - per motivi di studio, lavoro o cure mediche - si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie, possono votare nel comune di temporaneo domicilio;

Gli interessati per poter esercitare il voto fuori sede, i cosiddetti elettori fuori sede, devono presentare domanda al comune di temporaneo domicilio utilizzando preferibilmente il modello disponibile online.

Alla domanda, che può essere presentata personalmente o da altra persona delegata oppure in via telematica, è necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione che attesti la condizione dì elettore fuori sede, ovvero le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune di una provincia diversa da quella di residenza. Nel caso il procedimento amministrativo si concluda positivamente verrà comunicato e, se prevista, vi sarà l'emissione di un provvedimento, una certificazione, un'autorizzazione o altra documentazione attestante. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.

La domanda di ammissione al voto fuori sede deve essere presentata entro il 4 maggio prossimo (35° giorno antecedente la data della consultazione), e può essere revocata con le stesse modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, ovvero il 14 maggio.


Persone disabili o fisicamente impedite

Se una persona disabile è iscritta in una sezione elettorale in cui sono presenti barriere architettoniche, può votare in una qualunque altra sezione del Comune presentando, insieme alla tessera elettorale, un certificato medico rilasciato dal Servizi Sanitari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

I seggi del territorio comunale sono tutti privi di barriere architettoniche ed accessibili a persone disabili, così come le cabine elettorali.

Voto assistito per persone con gravi infermità

Gli elettori affetti da infermità che non consentono l'autonoma espressione del diritto di voto, sono ammessi al voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore scelto liberamente (purché l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica italiana):

  • se si trovano in una delle tre ipotesi tipiche previste dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o da altro impedimento di analoga gravità);
  • se esibiscono la certificazione medica, redatta in conformità alla normativa in vigore (i certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici nominati dai competenti organi dell’Ausl; devono attestare che l'infermità fisica impedisce all’elettore d’esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore; devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente);
  • se esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall’Inps in cui  sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici:  06; 07; 10; 11; 15; 18; 19;
  • se esibiscono la tessera elettorale personale nella quale sia stato apposto il simbolo “Adv”.

Timbro Adv (diritto voto assistito)

Gli elettori che si trovano nelle condizioni sopra elencate possono richiedere al Comune di iscrizione di annotare il diritto al voto assistito in modo permanente sulla tessera elettorale, tramite il simbolo "Adv". Questa annotazione dà diritto all'accompagnamento nella cabina elettorale per ogni consultazione elettorale e referendaria, senza dover esibire altra documentazione.

La richiesta deve essere fatta all'Ufficio elettorale del Comune, presentando la tessera elettorale e la certificazione medica rilasciata dal funzionario nominato dall'Ausl, che attesti espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.

Ricoverati in ospedali e case di cura o detenuti in carcere

I degenti in ospedali, in case di cura e i detenuti in carcere (che siano ancora in possesso del diritto elettorale) sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione.

Gli interessati devono far pervenire al Sindaco, non oltre il terzo giorno che precede la data della votazione, una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di restrizione.

La dichiarazione deve riportare, alla fine, l’attestazione del direttore sanitario che confermi il ricovero nell’istituto o del direttore del carcere che confermi la detenzione. Il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto stesso inoltrano la dichiarazione al Comune.

Gli interessati potranno votare esclusivamente se, insieme alla tessera elettorale, mostreranno l'attestazione, con l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione, che verrà rilasciata dal Sindaco.

Voto domiciliare per persone con gravi infermità

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune:

  • affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali;
  • affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Questi elettori devono inviare al Sindaco entro il 19 maggio 2025:

  • una dichiarazione in carta libera (si può utilizzare il fac-simile in ALLEGATO) dove attestano la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e dove indicano l'indirizzo completo e un recapito telefonico; inoltre devono allegare la fotocopia della tessera elettorale e di un documento di identità. La dichiarazione va presentata all'Ufficio elettorale anche via email (anagrafe@venezze.it);
  • una certificazione medica, rilasciata dal funzionario nominato dall'Ausl, non prima del 45° giorno che precede la votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità (art. 1, comma 1, del DL 3/2006) con prognosi di almeno 60 giorni a partire dalla data di rilascio del certificato, o delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Dopo l'accertamento medico di queste condizioni, la certificazione è rilasciata presso l'abitazione dell'elettore.

La richiesta deve contenere tutti questi dati:

  • nome e cognome dell’elettore per il quale è richiesta la certificazione medica a domicilio;
  • indirizzo e recapito telefonico al quale si può essere rintracciati;
  • dichiarazione che l’elettore appartiene ad una delle due categorie di cui sopra previste dalla Legge 46/2009.

Inoltre alla richiesta bisogna allegare:

  • documento d’identità dell’elettore per il quale è richiesta la certificazione medica a domicilio;
  • documentazione sanitaria aggiornata sulle attuali condizioni di salute.

Durante le ore in cui è aperta la votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, competente, raccoglie il voto con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione cura con ogni mezzo che la libertà e la segretezza del voto siano assicurate, nel rispetto delle esigenze legate alla condizione di salute dell'elettore.

 


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